Il Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, definito “riaperture” in merito all’emergenza COVID 19.
Il decreto prevede quanto segue:
– Cessazione stato di emergenza. Dal 30 marzo cessa lo stato di emergenza, pertanto decadono i protocolli e linee guida anticontagio emanate dal governo e le parti sociale e dalla conferenza stato regioni, salvo alcune eccezioni riportate di seguito. Il governo comunque si è riservato la facoltà di emanare eventuali protocolli e linee guida, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, con ordinanze del Ministro della salute in base all’andamento dell’epidemia.
– Isolamento e auto sorveglianza. Dal 1 aprile rimane in vigore l’isolamento fiduciario domiciliare per coloro che risultano positivi al virus SARS-CoV-2 (sintomatici e asintomatici), l’isolamento termina con l’avvenuta guarigione. Decade invece la quarantena, coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, indipendentemente dal contatto, è applicato solo il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Questa misura rimane in vigore fino alla durata del decreto 31 dicembre 2022.
– Dispositivi di Protezione Individuale. Fino al 30 aprile è obbligatorio, per i lavoratori, indossare nei luoghi di lavoro al chiuso, mascherine di protezione delle vie respiratorie (anche chirurgiche) escluso il caso in cui il lavoratore possa rispettare l’isolamento “ufficio ad uso esclusivo”. Dal 1 maggio l’obbligo decade.
– Graduale eliminazione del green pass. Fino al 30 aprile è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro ai tutti i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Dal 1 maggio l’obbligo decade.
– Fine dell’obbligo di super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50 ai quali, dal 1° aprile, non sarà più richiesto il green pass rafforzato, ma solo la sua versione base; fino al 30 aprile permarranno però, in caso di mancata esibizione, le sanzioni amministrative vigenti, mentre viene eliminato il rischio, per il lavoratore, della sospensione dallo stipendio.
– Sorveglianza e tutela lavoratori fragili. Fino al 30 giugno i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio definiti fragili, applicando misure di tutela straordinarie quali ad esempio il lavoro agile. Dal 1 luglio l’obbligo decade.
– Smart Working semplificato proroga al 30 giugno 2022
Decreto Ucraina:
Il decreto prevede quanto segue:
– Buoni benzina: esenzione fiscale fino 200 euro per il 2022
– CIGO: a chi spettano le nuove settimane di integrazione salariale