Gentili Clienti,
Vi ricordiamo che entro il 16/03/2023 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione attestante l’importo dei crediti energia e gas – maturati ma non ancora utilizzati – con riferimento al:
• Terzo trimestre 2022 (codice tributo 6968-6969-6970-6971)
• Ottobre e Novembre 2022 (codice tributo 6983-6984-6985-6986)
• Dicembre 2022 (codice tributo 6993-6994-6995-6996)
Soggetti obbligati
La comunicazione deve essere trasmessa da coloro che hanno ancora un credito residuo da utilizzare (dopo il 16/03/2023).
In tal caso la comunicazione è obbligatoria a pena di decadenza dal diritto di fruire del credito residuo.
Infatti, in assenza di una comunicazione regolarmente trasmessa entro il 16/03/2023, i modelli F24 presentati a decorrere dal 17/03/2023 e contenenti i sopra elencati crediti, verranno scartati.
Soggetti esclusi
Sono invece esonerati dall’invio della comunicazione coloro che hanno già utilizzato per intero i crediti in compensazione entro il 16/03/2023.
La comunicazione inoltre non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
Il contenuto del modello di comunicazione prevede l’inserimento nel quadro A dei seguenti dati:
1) il codice tributo identificativo del credito;
2) l’importo della spesa agevolata;
3) l’importo del credito maturato (quest’ultimo da indicare al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in
compensazione fino alla data della comunicazione stessa). A decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F2;
4) l’importo del credito utilizzato entro il 16/03/2023 e, quindi, per differenza, l’importo residuo da utilizzare.
Coloro che, avendo ancora crediti residui da utilizzare, intendono affidare allo Studio la trasmissione della comunicazione, dovranno farci pervenire entro e non oltre il 10/03/2023 documentazione da cui si possano evincere i dati riportati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
In caso vi siate rivolti al Vostro gestore energetico per il calcolo del credito spettante, dovrete fornirci la documentazione rilasciata dal gestore stesso.
A titolo esemplificativo, alleghiamo una comunicazione-tipo predisposta dal gestore energia.
Attenzione:
Si ribadisce che secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia Entrate ha precisato che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito
in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Pertanto, coloro che, ad oggi, sono ancora in attesa della quantificazione del credito III trimestre/ottobre- novembre/dicembre 2022 da parte del proprio gestore energia, devono affrettarsi e sollecitare riscontro così da poter provvedere all’invio di una comunicazione contenente l’ammontare del credito maturato (e non ancora utilizzato) entro il termine del 16/03/2023.
La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha introdotto la c.d. “Tregua Fiscale”, ovvero una serie di misure volte ad agevolare i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito chiarimenti sul tema attraverso le circolari n. 1/E, 2/E e 6/E del 2023.
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022. Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 9,00 del 24 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
Illustrazione delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022 in vigore dal 1° gennaio 2023).
Vi ricordiamo che l’esercizio del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti è subordinato alla
sussistenza del presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione e di quello (formale) del
possesso della fattura d’acquisto e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al
medesimo anno. A partire dal 01/01/2018 è stato inoltre previsto entro il termine della liquidazione
periodica (mensile o trimestrale) può essere… continua
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