Lettere di compliance per i forfetari ‐ elementi informativi quadro RS anno 2021

Nei giorni scorsi molti contribuenti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014 e s.m.i.) hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, tramite PEC, le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo con le quali il Fisco li informava della mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF relativo al periodo d’imposta 2021. V. circolare in allegato per l’approfondimento.

L’invio delle lettere ha suscitato non poche polemiche e proteste da parte delle associazioni sindacali dei Dottori Commercialisti. Vi indichiamo di seguito, a titolo esemplificativo, due articoli di stampa specializzata che trattano l’argomento.

 

Comunicazione crediti energia e gas entro il 16/03/2023

Gentili Clienti,
Vi ricordiamo che entro il 16/03/2023 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione attestante l’importo dei crediti energia e gas – maturati ma non ancora utilizzati – con riferimento al:

• Terzo trimestre 2022 (codice tributo 6968-6969-6970-6971)
• Ottobre e Novembre 2022 (codice tributo 6983-6984-6985-6986)
• Dicembre 2022 (codice tributo 6993-6994-6995-6996)

Soggetti obbligati
La comunicazione deve essere trasmessa da coloro che hanno ancora un credito residuo da utilizzare (dopo il 16/03/2023).
In tal caso la comunicazione è obbligatoria a pena di decadenza dal diritto di fruire del credito residuo.

Infatti, in assenza di una comunicazione regolarmente trasmessa entro il 16/03/2023, i modelli F24 presentati a decorrere dal 17/03/2023 e contenenti i sopra elencati crediti, verranno scartati.

Soggetti esclusi
Sono invece esonerati dall’invio della comunicazione coloro che hanno già utilizzato per intero i crediti in compensazione entro il 16/03/2023.
La comunicazione inoltre non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
Il contenuto del modello di comunicazione prevede l’inserimento nel quadro A dei seguenti dati:
1) il codice tributo identificativo del credito;
2) l’importo della spesa agevolata;
3) l’importo del credito maturato (quest’ultimo da indicare al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in
compensazione fino alla data della comunicazione stessa). A decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F2;
4) l’importo del credito utilizzato entro il 16/03/2023 e, quindi, per differenza, l’importo residuo da utilizzare.
Coloro che, avendo ancora crediti residui da utilizzare, intendono affidare allo Studio la trasmissione della comunicazione, dovranno farci pervenire entro e non oltre il 10/03/2023 documentazione da cui si possano evincere i dati riportati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
In caso vi siate rivolti al Vostro gestore energetico per il calcolo del credito spettante, dovrete fornirci la documentazione rilasciata dal gestore stesso.

A titolo esemplificativo, alleghiamo una comunicazione-tipo predisposta dal gestore energia.

Attenzione:
Si ribadisce che secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia Entrate ha precisato che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito
in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Pertanto, coloro che, ad oggi, sono ancora in attesa della quantificazione del credito III trimestre/ottobre- novembre/dicembre 2022 da parte del proprio gestore energia, devono affrettarsi e sollecitare riscontro così da poter provvedere all’invio di una comunicazione contenente l’ammontare del credito maturato (e non ancora utilizzato) entro il termine del 16/03/2023.

Decreto Legge n. 104 del 10 agosto 2023 (Decreto Omnibus)

Nella circolare ai clienti di settembre 2023 le principali novità previste dal Decreto Omnibus di Agosto:

  • Superbonus 110%
  • Nuovo adempimento in relazione alle opzioni di cessione dei crediti e sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL
  • Credito beni strumentali 4.0 e beni ordinari (non 4.0)
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie
  • Controversie in cui la controparte è un Ente locale
  • Obbligo SOA per interventi edilizi “rilevanti”

 

Termine per la presentazione della domanda di rottamazione quater al 30/06/2023

Circolare inviata il 26/04/2023 clienti contabilità e paghe

Gentili clienti,
Vi riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dall’Agenzia Entrate Riscossione nella serata del 21/04/2023, con il quale viene comunicata la proroga del termine per la presentazione della domanda di rottamazione quater al 30/06/2023. Di conseguenza, slitterà in avanti (al 31 ottobre 2023) anche il termine di pagamento della prima rata. Nella comunicazione non vi sono riferimenti ai termini di pagamento delle rate successive, le cui scadenze, per ora – in attesa di ulteriori chiarimenti – si presumono invariate.

Comunicato stampa del 21.04.2023. Definizione agevolata: in arrivo la proroga fino al 30 giugno per aderire

Agenzia delle entrate-Riscossione informa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 68 del 21/04/2023, ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la

presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), attualmente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (attualmente fissato al 30 giugno 2023).

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

Promemoria Rottamazione Quater – Scadenza 30/04/2022

INVIATA CIRCOLARE IL 18/04/2023
Promemoria Rottamazione Quater – Scadenza 30/04/2022

Gentili Clienti,
Vi ricordiamo che il 30/04/2023 scade il termine per aderire alla Rottamazione Quater.
Invitiamo tutti coloro che sono interessati, qualora non lo avessero ancora fatto, a contattare urgentemente lo Studio entro giovedì 20/04/2023, per esprimere il proprio interesse e consentirci di accedere al sito Agenzia Entrate Informazione per la richiesta del “prospetto informativo” e la presentazione della domanda di rottamazione.
Cordiali Saluti

Tregua Fiscale

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha introdotto la c.d. “Tregua Fiscale”, ovvero una serie di misure volte ad agevolare i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito chiarimenti sul tema attraverso le circolari n. 1/E, 2/E e 6/E del 2023.

Flussi d’ingresso 2023: fissate le quote per autonomi e dipendenti

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022. Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 9,00 del 24 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Avviso per i clienti: Detrazione IVA fatture di fine anno.

Vi ricordiamo che l’esercizio del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti è subordinato alla
sussistenza del presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione e di quello (formale) del
possesso della fattura d’acquisto e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al
medesimo anno. A partire dal 01/01/2018 è stato inoltre previsto entro il termine della liquidazione
periodica (mensile o trimestrale) può essere… continua

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